ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1)
1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni,
le società a responsabilità limitata, le società
cooperative e le società di mutua assicurazione
nonché le società europee di cui al regolamento
(CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee
di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (2)
residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
nonché i trust, (3) residenti nel territorio dello Stato,
che hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i
trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciale nonchè
gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato; (4)
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,
(5) con o senza personalità giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute,
i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti
ad altri soggetti passivi, nei confronti delle
quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo
unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di
cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche
le società e le associazioni indicate nell’articolo
5.
Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati,
i redditi conseguiti dal trust sono imputati in
ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota
di partecipazione individuata nell’atto di costituzione
del trust o in altri documenti successivi ovvero,
in mancanza, in parti uguali. (6)
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le società e gli enti che per la maggior
parte del periodo di imposta hanno nel territorio
dello Stato la sede legale o la sede di direzione
effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
Per sede di direzione effettiva si intende la continua
e coordinata assunzione delle decisioni strategiche
riguardanti la società o l’ente nel suo
complesso. Per gestione ordinaria si intende il
continuo e coordinato compimento degli atti della
gestione corrente riguardanti la società o l’ente
nel suo complesso. Gli organismi di investimento
collettivo del risparmio si considerano residenti
se istituiti in Italia. Si considerano altresì
residenti nel territorio dello Stato, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e
almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,
inoltre, residenti nel territorio dello Stato,
salvo prova contraria, i trust istituiti in uno
Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando,
successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui
in favore del trust un’attribuzione che importi il
trasferimento di proprietà di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari,
anche per quote, nonchè vincoli di destinazione
sugli stessi. (7)
4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente
è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo
o allo statuto, se esistenti in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per oggetto principale si intende l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi
primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o
dallo statuto.
5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l’oggetto principale
dell’ente residente è determinato in base all’attività
effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli
enti non residenti.
5 bis. Salvo prova contraria, si considerano alresì
residenti nel territorio dello Stato le società
ed enti che detengono partecipazioni di controllo,
ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, se, in alternativa (8):
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione,
o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato. (9)
5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell’esercizio o
periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene
conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui
all’articolo 5, comma 5. (9)
5 quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti
nel territorio dello Stato le società o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in
quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio immobiliari (10), e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, da
soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato
ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo
del codice civile, anche per partecipazioni
possedute da soggetti diversi dalle società. (11)
5 quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, di versi dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari (12), e di quelli con sede in
Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto
a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate
sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.
Non si applicano le ritenute previste dai commi 2
e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari,
e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies
del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni. (13)
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Le parole “nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a),
DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n.
228.
(3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma
74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n.
299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(4) Lettera sostituita dall’art. 96, comma 1, lett. a), DL 24.1.2012 n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27.
Testo precedente: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,
nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;“.
Per la precedente modifica si veda l’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L.
27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244,
in vigore dall’1.1.2007.
(5) Le parole “compresi i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma
74, lett. a), n. 2, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n.
299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 74, lett. b), L. 27.12.2006 n.
296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore
dall’1.1.2007.
(7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2023
n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo
art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data
di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023).
Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti
le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti
nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio
istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti
aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno
uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio
dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello
Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione
che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o
la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per
quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 96, comma 1, lett. b), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla L. 24.3.2012 n. 27;
- l’art. 1, comma 83, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.
28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 88, la
disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta che inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai
sensi dell’articolo 168-bis del presente decreto; fino al periodo d’imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31.12.2007;
- l’art. 1, comma 74, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.
27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.
(8) Alinea sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 27.12.2023 n.
209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo
art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data
di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023).
Testo precedente: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel
territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti,
che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359,
comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa”.
(9) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo
comma 14, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 4.7.2006.
(10) Le parole “in quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “in
quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”
dall’art. 12, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U.
25.3.2014 n. 70.
(11) Comma inserito dall’art. 82, comma 22, DL 25.6.2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal
22.8.2008.
(12) Le parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “dai fondi immobiliari”
dall’art. 12, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato
in G.U. 25.3.2014 n. 70.
(13) Comma sostituito dall’art. 96, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n.
1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27.
Testo precedente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio
con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede
in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte
sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di
imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi
dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies
del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.“.
Per le precedenti modifiche si vedano:
- l’art. 2, comma 15, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma
24, la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012.
- l’art. 2, comma 62, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni,
dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la
disposizione aveva effetto a decorrere dall’1.7.2011.
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