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ART. 73 Soggetti passivi [n.d.r. ex art. 87] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni,

le società a responsabilità limitata, le società

cooperative e le società di mutua assicurazione

nonché le società europee di cui al regolamento

(CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee

di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 (2)

residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,

nonché i trust, (3) residenti nel territorio dello Stato,

che hanno per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i

trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale

l’esercizio di attività commerciale nonchè

gli organismi di investimento collettivo del risparmio,

residenti nel territorio dello Stato; (4)

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,

(5) con o senza personalità giuridica, non residenti

nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle

persone giuridiche, le associazioni non riconosciute,

i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti

ad altri soggetti passivi, nei confronti delle

quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo

unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di

cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche

le società e le associazioni indicate nell’articolo

5.

Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati,

i redditi conseguiti dal trust sono imputati in

ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota

di partecipazione individuata nell’atto di costituzione

del trust o in altri documenti successivi ovvero,

in mancanza, in parti uguali. (6)

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano

residenti le società e gli enti che per la maggior

parte del periodo di imposta hanno nel territorio

dello Stato la sede legale o la sede di direzione

effettiva o la gestione ordinaria in via principale.

Per sede di direzione effettiva si intende la continua

e coordinata assunzione delle decisioni strategiche

riguardanti la società o l’ente nel suo

complesso. Per gestione ordinaria si intende il

continuo e coordinato compimento degli atti della

gestione corrente riguardanti la società o l’ente

nel suo complesso. Gli organismi di investimento

collettivo del risparmio si considerano residenti

se istituiti in Italia. Si considerano altresì

residenti nel territorio dello Stato, salvo prova

contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto

istituiti in Stati o territori diversi da quelli

di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma

4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile

1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e

almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente

residenti nel territorio dello Stato. Si considerano,

inoltre, residenti nel territorio dello Stato,

salvo prova contraria, i trust istituiti in uno

Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze emanato ai

sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto

legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando,

successivamente alla loro costituzione, un soggetto

residente nel territorio dello Stato effettui

in favore del trust un’attribuzione che importi il

trasferimento di proprietà di beni immobili o la

costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari,

anche per quote, nonchè vincoli di destinazione

sugli stessi. (7)

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente

è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo

o allo statuto, se esistenti in forma di atto

pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l’attività

essenziale per realizzare direttamente gli scopi

primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o

dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto

nelle predette forme, l’oggetto principale

dell’ente residente è determinato in base all’attività

effettivamente esercitata nel territorio dello

Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli

enti non residenti.

5 bis. Salvo prova contraria, si considerano alresì

residenti nel territorio dello Stato le società

ed enti che detengono partecipazioni di controllo,

ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice

civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b)

del comma 1, se, in alternativa (8):

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi

dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da

soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione,

o altro organo equivalente di gestione,

composto in prevalenza di consiglieri residenti nel

territorio dello Stato. (9)

5 ter. Ai fini della verifica della sussistenza del

controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione

esistente alla data di chiusura dell’esercizio o

periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene

conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui

all’articolo 5, comma 5. (9)

5 quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti

nel territorio dello Stato le società o enti il

cui patrimonio sia investito in misura prevalente in

quote o azioni di organismi di investimento collettivo

del risparmio immobiliari (10), e siano controllati

direttamente o indirettamente, per il tramite di

società fiduciarie o per interposta persona, da

soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato

ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo

del codice civile, anche per partecipazioni

possedute da soggetti diversi dalle società. (11)

5 quinquies. I redditi degli organismi di investimento

collettivo del risparmio istituiti in Italia, di versi dagli organismi di investimento collettivo del

risparmio immobiliari (12), e di quelli con sede in

Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel

territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del

decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 novembre

1983, n. 649, e successive modificazioni, sono

esenti dalle imposte sui redditi purchè il fondo o il

soggetto incaricato della gestione sia sottoposto

a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate

sui redditi di capitale sono a titolo definitivo.

Non si applicano le ritenute previste dai commi 2

e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi

ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari,

e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del

medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies

del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter

della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive

modificazioni. (13)

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Le parole “nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n.

2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento

(CE) n. 1435/2003” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. a),

DLgs. 6.11.2007 n. 199, pubblicato in G.U. 9.11.2007 n. 261, S.O. n.

228.

(3) Le parole “nonché i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma

74, lett. a), n. 1, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n.

299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(4) Lettera sostituita dall’art. 96, comma 1, lett. a), DL 24.1.2012 n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27.

Testo precedente: “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società,

nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per

oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;“.

Per la precedente modifica si veda l’art. 1, comma 74, lett. a), n. 1, L.

27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244,

in vigore dall’1.1.2007.

(5) Le parole “compresi i trust,“ sono state inserite dall’art. 1, comma

74, lett. a), n. 2, L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n.

299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(6) Periodo inserito dall’art. 1, comma 74, lett. b), L. 27.12.2006 n.

296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore

dall’1.1.2007.

(7) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DLgs. 27.12.2023

n. 209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo

art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data

di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023).

Testo precedente: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti

le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta

hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto

principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti

nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio

istituiti in Italia e, salvo prova contraria, i trust e gli istituti

aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di

cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai

sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno

uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio

dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello

Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo

168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto

residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione

che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o

la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per

quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 96, comma 1, lett. b), DL 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla L. 24.3.2012 n. 27;

- l’art. 1, comma 83, lett. e), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U.

28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del successivo comma 88, la

disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta che inizia

successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai

sensi dell’articolo 168-bis del presente decreto; fino al periodo d’imposta

precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al

31.12.2007;

- l’art. 1, comma 74, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U.

27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244, in vigore dall’1.1.2007.

(8) Alinea sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b), DLgs. 27.12.2023 n.

209, pubblicato in G.U. 28.12.2023 n. 301. Ai sensi del successivo

art. 7, comma 2, la presente disposizione si applica a decorrere dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (data

di entrata in vigore del DLgs. n. 209/2023).

Testo precedente: “Salvo prova contraria, si considera esistente nel

territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti,

che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359,

comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del

comma 1, se, in alternativa”.

(9) Comma inserito dall’art. 35, comma 13, DL 4.7.2006 n. 223, convertito,

con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Ai sensi del successivo

comma 14, la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo

d’imposta in corso al 4.7.2006.

(10) Le parole “in quote o azioni di organismi di investimento collettivo

del risparmio immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “in

quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all’articolo 37

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”

dall’art. 12, comma 1, lett. a), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato in G.U.

25.3.2014 n. 70.

(11) Comma inserito dall’art. 82, comma 22, DL 25.6.2008 n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133, in vigore dal

22.8.2008.

(12) Le parole “dagli organismi di investimento collettivo del risparmio

immobiliari” sono state sostituite alle precedenti “dai fondi immobiliari”

dall’art. 12, comma 1, lett. b), DLgs. 4.3.2014 n. 44, pubblicato

in G.U. 25.3.2014 n. 70.

(13) Comma sostituito dall’art. 96, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n.

1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2012 n. 27.

Testo precedente: “Gli organismi di investimento collettivo del risparmio

con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede

in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello

Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,

n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,

n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte

sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di

imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo

26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi

dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute previste dai

commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies

del predetto decreto nonchè dall’articolo 10-ter della legge 23

marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.“.

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l’art. 2, comma 15, lett. b), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni,

dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma

24, la disposizione esplicava effetto a decorrere dall’1.1.2012.

- l’art. 2, comma 62, DL 29.12.2010 n. 225, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26.2.2011 n. 10. Ai sensi del successivo comma 69, la

disposizione aveva effetto a decorrere dall’1.7.2011.

4. April 2025

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